Art. 4.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 3, l'operazione di cui all'articolo 3, comma 1, non può essere posta in essere.
      2. Nel caso in cui il parere di cui all'articolo 3, comma 2, risulti negativo, la persona fisica o giuridica interessata è tenuta al pagamento dei costi sostenuti dalle istituzioni nel compimento degli accertamenti

 

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e delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, ferma restando l'eventuale applicabilità della normativa penale da parte della magistratura nel caso si verifichi l'illecita provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui all'articolo 3, comma 1.